Mare Libero

Parte la diffida al Sindaco per l’accesso libero agli stabilimenti balneari

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LIVORNO _ Secondo atto della campagna mare libero 2009. I Verdi, tramite il proprio Capogruppo in Consiglio Comunale, Gabriele Volpi, e l’avvocato Giancarlo Altavilla, del foro di Pisa, hanno dato il via ad una diffida al sindaco Alessandro Cosimi sulla questione dell’accesso libero al mare. L’atto chiede esplicitamente di non derogare alla legge nazionale che impone dal 2007 l’acceso gratuito e libero alla riva anche degli stabilimenti balneari.
“Ancora una volta _ afferma Volpi _ il Sindaco Cosimi vorrebbe dare il via ad una deroga che garantirebbe ai gestori degli stabilimenti balneari il pagamento del biglietto di accesso. E’ una vergogna che nel 2007 e nel 2008 il sindaco e l’assessore competente abbiano garantito questo abuso nei confronti dei livornesi e dei turisti”.
Si allego l’atto di diffida.

L’Ufficio stampa
Verdi Livorno


SPETTABILE COMUNE DI LIVORNO
ILL.MO SIG. SINDACO
ILL.MO SIG. DIRIGENTE DELL’UFFICIO DEMANIO MARITTIMO
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Atto di significazione e diffida
Oggetto: ordinanza per la balneazione
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Il sottoscritto Gabriele Volpi, nella qualità di Consigliere Comunale e di Capo Gruppo dei Verdi nel Consiglio Comunale di Livorno, assistiti ai fini del presente atto dall’Avv. Giancarlo Altavilla, ed elettivamente domiciliati nel suo Studio in Pisa, Piazza Giuseppe Mazzini, 5, si pregiano di significare quanto segue.
Premesso
- che con l’ordinanza dirigenziale 25 maggio 2007, n. 41497, è stata disciplinata l’attività di balneazione sul litorale livornese, nella stagione estiva 2007;
- che con l’ordinanza dirigenziale 23 maggio 2008, n. 42980, è stata disciplinata l’attività di balneazione sul litorale livornese, nella stagione estiva 2008;
- che dette ordinanze contenevano la deroga al (in verità, la violazione del) precetto legislativo contenuto all’art. 1, co. 251, lett. e), della legge 27.12.2006, n. 296;
- che per ciò solo esse erano in parte qua illegittime;
- che per la stagione balneare 2009 non è stata ancora firmata l’ordinanza balneare;

DIRITTO
L’art. 1, co. 251, lett. e), della legge 27.12.2006, n. 296, ha sancito ‘l’obbligo per i titolari delle concessioni (demaniali marittime) di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione’.
Detto precetto legislativo era già stabilmente presente nell’Ordinamento, ad opera di ripetuti atti, di grado regolamentare, che di anno in anno avevano sancito il principio della insopprimibile libertà di transito dei cittadini al mare.
La norma di legge è chiara e non richiede chiarimenti.
Essa ha stabilito che l’accesso al mare da parte di tutti, anche attraverso il passaggio su aree cedute in concessione dalla p.a. a terzi privati, deve essere libero e gratuito: ciò che in altri termini vuol dire che i titolari degli stabilimenti balneari, devono consentire il transito di chiunque, passando attraverso la loro area, intenda ‘raggiungere la battigia, anche al fine di balneazione’.
E’ troppo evidente che la norma non contiene, né consente, eccezioni.
Il comma 251 dell’art. 1, l. 296/06, sancisce un precetto generale e non permette distinzioni ‘applicative’, per esempio tra tipi di costa marina o tra i casi in cui l’accesso al mare sia più o meno comodo; essa sancisce un diritto dei cittadini in generale, lasciando che siano essi a decidere da quale punto della costa accedere al mare.
E il comma 251 in parola non ha la funzione di ‘bilanciare’ la quantità di litorale ceduto in concessione, con alcuni ’spazi’ da riservare al transito libero e gratuito dei cittadini, così che, nel caso di un litorale sufficientemente ‘libero’, il diritto di accesso al mare dagli stabilimenti possa essere denegato.
Vero è che il legislatore, con l’art. 1, co. 251, l. 296/06, ha sancito il principio della libera accessibilità al mare da ogni punto della costa, cui poi ha aggiunto quello contenuto nel successivo comma 254 della medesima norma, ove ha disposto che, in sede di redazione dei piani di utilizzazione degli arenili, le regioni devono ‘individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili’.
*
Ciò stante, è di tutta evidenza l’illegittimità delle ordinanze per la balneazione 2007 e 2008 del Comune di Livorno, indicate in premessa, nella parte in cui stabiliscono di non applicare la norma di legge fin qui esaminata.
Esse si fonda su due presupposti, entrambi affatto errati.
Il primo è il seguente: la norma dell’art. 1, co. 251, l. 296/06, ‘risponde alla ratio di garantire un rapporto equilibrato tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili’.
E pertanto, risultando il litorale livornese in buona parte ‘libero’, i tratti di costa oggetto di concessione possono essere esentati dall’obbligo di garantire a chi lo richieda il libero accesso al mare.
L’assunto è privo di ogni riscontro; anzi, è smentito dalla facile lettura sistematica dei commi 251 e 254 dell’art. 1, l. 296/06.
Come già evidenziato, il dato normativo è il seguente:
- il comma 251 sancisce un precetto, generale e astratto e di immediata applicazione: ‘l’obbligo dei titolari di concessione di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione’;
- il comma 254, contiene invece una norma ‘di programma’, ossia ad attuazione differita, rimessa all’azione della p.a., e stabilisce che, in sede di redazione dei piani di utilizzazione degli arenili, le regioni ‘devono individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili’; e devono altresì (ovvero, oltre a quanto appena indicato), nei medesimi p.u.a., espressamente ‘individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione’.
E tanto basta per evidenziare il grossolano equivoco in cui è incorso il Comune di Livorno nel ritenere che la presenza di tratti di arenile liberi, possa consentire di non applicare la norma dell’art. 1, co. 251, l. 296/06, a quelli oggetto di concessione d’uso.
Il secondo presupposto su cui il Comune di Livorno ha fondato l’ordinanza balneare in contestazione attiene invece alle ‘peculiarità morfologiche della costa’, spesso priva di sabbia, e alle ‘caratteristiche edificative e strutturali degli insediamenti balneari’, che spesso occupano lo spazio fino al mare, innanzi al quale non v’è il bagnasciuga.
Ora, la morfologia della costa è un dato completamente irrilevante; la logica, prima della Legge, impone di dire che il riconoscimento del diritto di accesso al mare non può dipendere da come è conformata la costa marina, né dal fatto che l’immersione in mare sia più o meno agevole.
Il legislatore ha stabilito che al mare deve potersi accedere liberamente e gratuitamente, e tale precetto può trovare attenuazioni solo soggettive e fattuali (connesse anche alla maggiore o minore comodità di certi accessi), non mai delle deroghe generali (e generiche) che ne neghino la cogenza.
Sia peraltro detto per inciso che la costa livornese, pur rocciosa, non è impervia, e che l’immersione in mare dagli scogli è non solo sempre possibile, ma spesso il modo preferito da molti di accedere al mare.
E tanto basterebbe.
Si aggiunga che anche il riferimento alle caratteristiche costruttive degli stabilimenti balneari è incongruo.
Prima di tutto perché il modo in cui sono stati costruiti i bagni non può essere una ragione per interdire l’accesso erga omnes al mare; e poi perché è jus receptum quello secondo cui ‘la spiaggia, cioè quegli spazi contigui lasciati scoperti dalle acque nel loro volume originario, che risultano necessari e strumentali al soddisfacimento delle esigenze della collettività, di accesso, sosta e transito, deve essere definita dalla p.a. mediante accertamenti specifici per ogni singolo tratto di riva, rivolti a stabilire, in relazione alle caratteristiche dei luoghi, la porzione di terreno coinvolta dalle menzionate esigenze generali’ (Cfr. Trib. Sup. Acque, 23.3.1988, n. 26; Trib. Acque Lombardia, 26.1.1988; Cass., 14.12.1981, n. 6591).
Il che vuole significare che a fronte dell’obbligo sancito dal legislatore di consentire il libero transito al mare, la p.a. non solo non può stabilire deroghe, ma, anzi, deve indicare ‘per ogni singolo tratto di riva’, e quindi per ogni concessione demaniale, quale sia lo spazio (edificato o meno, poco importa) deputato a soddisfare le esigenze collettive di fruizione del mare.
Con le ordinanze suddette il Comune di Livorno ha proceduto al contrario: invece di imporre agli stabilimenti balneari il rispetto della norma di legge a garanzia della pubblica fruizione del mare, così sancendo la recessività dell’interesse privato su quello pubblico, ha ritenuto di poter esentare i concessionari livornesi dalla applicazione del principio di civiltà del libero accesso al mare, ciò a causa della conformazione degli stabilimenti balneari che, estendendosi fino al mare, ne avrebbero privatizzato l’uso, addirittura oltre la volontà del legislatore.
E su quest’ultimo aspetto si consideri quanto segue.
Proprio il fatto che il diritto al libero accesso al mare sia stato voluto dal Legislatore consente e impone di evidenziare anche l’incongruità del ‘parere formale’ espresso dall’Ufficio di Gabinetto della Vice Presidenza del Consiglio, cui l’ordinanza comunale in parola fa generoso cenno.
E’ fin troppo evidente che un Ufficio ‘politico’ dalle competenze generiche, non ha la potestà di esprimere pareri che possano rappresentare il fondamento interpretativo delle norme di legge, vieppiù quando, come nella specie, si spingono fino al punto di attestare, incomprensibilmente, la inapplicabilità di una norma a fatti e situazioni che essa non consente di sottrarre alla sua generale applicazione.
E tanto davvero basta per ritenere dimostrata la illegittimità dell’ordinanza balneare del Comune di Livorno.
Per completezza, e pur nel convincimento che quanto fin qui detto sarà immediatamente recepito dalla p.a., preme non sottacere come ad avviso degli scriventi la sottrazione all’uso pubblico del demanio marittimo integri gli estremi del reato di cui all’art. 1161, n. 1, cod. nav., con la conseguenza che quanto inopinatamente stabilito a vantaggio dei concessionari livornesi, dovrà essere oggetto di segnalazione all’Autorità giudiziaria.
E allora, tutto quanto premesso e rilevato, con il presente atto si
DIFFIDA
il Comune di Livorno, in persona del Sindaco e del Dirigente dell’Ufficio Demanio Marittimo, a firmare un’ordinanza per la stagione balneare 2009 che contenga la deroga alle legge sull’accesso libero e gratuito al mare.
Salvezze illimitate.
Distinti saluti
Pisa, 18 maggio 2009
Gabriele Volpi

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