Esposto alla magistratura a seguito dell’episodio avvenuto ai Bagni Pancaldi
ECC.MA PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE DI LIVORNO
Esposto
Il sottoscritto, Gabriele Volpi, nella qualità di Presidente del Gruppo Consiliare dei Verdi nel Consiglio Comunale di Livorno, assistito ai fini del presente atto dall’ Avv. Giancarlo Altavilla, con Studio in Pisa, Piazza Giuseppe Mazzini, 5,
ESPONE
- che il giorno 29 luglio 2008 alle ore 11,30 si presentava insieme ad altre persone davanti all’ingresso dello stabilimento balneare Pancaldi Acquaviva a Livorno in viale Italia 56, per chiedere di entrare per fare il bagno in base all’art.1 comma 251 lett. e) della legge 296 del 27.12.2006, che determina l’obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione;
- che l’ingresso è stato impedito da un gruppo di persone, che si sono qualificate come dipendenti della Stabilimenti Balneari Riuniti Pancaldi & Acquaviva Spa, titolare della concessione dei bagni Pancaldi, ed hanno sostenuto che senza pagare il biglietto non si poteva accedere allo stabilimento balneare, anche solo per un tuffo in mare. A quel punto il sottoscritto, dopo aver verbalmente avvertito i dipendenti summenzionati che stavano violando la legge, ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine;
- che successivamente a mani alzate e in forma pacifica, alla presenza delle forze dell’ordine, in particolare del personale della DIGOS di Livorno, il sottoscritto accompagnato da altre persone ha tentato nuovamente di entrare per andare a fare il bagno;
- che nuovamente i dipendenti hanno impedito l’ingresso dichiarando che la Stabilimenti Balneari Riuniti Pancaldi & Acquaviva Spa, ovvero il concessionario, non avevano dato alcun permesso affinché fosse rispettata la legge del libero e gratuito accesso al mare (art. 1 comma 251 lett. e) legge 296 del 27.12.2006);
- che il precetto legislativo contenuto all’art. 1, co. 251, lett. e), della legge 27.12.2006, n. 296, secondo cui ogni concessionario di aree demaniali marittime deve consentire il libero e gratuito accesso al mare;
- che con la violazione della norma citata, i titolari della concessione stabilimento balneare Pancaldi Acquaviva, hanno negato alla collettività un diritto sancito dalla legge;
- che l’art. 1, co. 251, lett. e), della legge 27.12.2006, n. 296, ha sancito ‘l’obbligo per i titolari delle concessioni (demaniali marittime) di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione’;
- che detto precetto legislativo era già stabilmente presente nell’Ordinamento, ad opera di ripetuti atti, di grado regolamentare, che di anno in anno avevano sancito il principio della insopprimibile libertà di transito dei cittadini al mare;
- che la norma di legge è chiara e di facile interpretazione, ed ha stabilito che l’accesso al mare da parte di tutti, anche attraverso il passaggio su aree cedute in concessione dalla p.a. a terzi privati, deve essere libero e gratuito: ciò che in altri termini vuol dire che i titolari degli stabilimenti balneari, devono consentire il transito di chiunque, passando attraverso la loro area, intenda ‘raggiungere la battigia, anche al fine di balneazione’;
- che la norma non contiene, né consente, eccezioni;
- che il comma 251 dell’art. 1, l. 296/06, sancisce un precetto generale e non permette distinzioni ‘applicative’, per esempio tra tipi di costa marina o tra i casi in cui l’accesso al mare sia più o meno comodo; essa sancisce un diritto dei cittadini in generale, lasciando che siano essi a decidere da quale punto della costa accedere al mare;
- che il comma 251 in parola non ha la funzione di ‘bilanciare’ la quantità di litorale ceduto in concessione, con alcuni ’spazi’ da riservare al transito libero e gratuito dei cittadini, così che, nel caso di un litorale sufficientemente ‘libero’, il diritto di accesso al mare dagli stabilimenti possa essere denegato;
- che il legislatore, con l’art. 1, co. 251, l. 296/06, ha sancito il principio della libera accessibilità al mare da ogni punto della costa, cui poi ha aggiunto quello contenuto nel successivo comma 254 della medesima norma, ove ha disposto che, in sede di redazione dei piani di utilizzazione degli arenili, le regioni devono ‘individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili’;
- che è di tutta evidenza l’illiceità del divieto di accesso libero e gratuito e transito nell’area in concessione al solo fine della balneazione;
- che quanto fin qui affermato evidenzia la illegittimità/illiceità dell’obbligo di pagare il biglietto d’ingresso allo stabilimento balneare Pancaldi Acquaviva;
- che l’indiscutibile sottrazione all’uso pubblico del demanio marittimo integra gli estremi del reato di cui all’art. 1161, n. 1, cod. nav., con la conseguenza che quanto inopinatamente stabilito a favore dei concessionari livornesi è un ingiusto vantaggio a scapito della collettività;
- che quanto rappresentato viene sottoposto al vaglio della Magistratura penale affinché l’Ecc.ma Procura della Repubblica di Livorno, fatte le dovute valutazioni, persegua coloro che dovessero essere ritenuti responsabili dei reati che saranno eventualmente ravvisabili nei fatti sopra narrati.
Livorno, 29 luglio 2008
Gabriele Volpi
































