Parchi e verde pubblico
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REGOLAMENTO DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO DEL COMUNE DI LIVORNO approvato dal Consiglio Comunale del 4 febbraio 2003 entrato in vigore l’24 febbraio 2003 Abbattimenti - art. 5 TITOLO I - NORME GENERALI - Premessa 1° - Il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio di “valori paesaggistici” da tutelare, svolge diverse funzioni climatico-ecologiche, urbanistiche e sociali ed inoltre ha un ruolo di educazione ambientalee di miglioramento della qualità urbana. Per questi motivi la progettazione delle aree verdi, la gestione e gli interventi di manutenzione devono essere attuati nel rispetto delle piante ed in conformità alle condizioni ambientali in cui queste si sviluppano. Gli alberi sono essere viventi, pertanto non possono essere valutati solo elementi di arredo urbano; spesso vengono tagliati e potati in modo inadeguato e pratiche non corrette di potatura indeboliscono e compromettono le piante. Da queste considerazioni emerge l’opportunità di adottare un “Regolamento del verde“, che disciplini sia gli interventi sul patrimonio verde pubblico che su quello privato. 2° - L’Amministrazione comunale è impegnata a promuovere la partecipazione dei Cittadini nella definizione di progetti urbanistici e/o gestionali riguardanti il verde urbano. Tale partecipazione si concretizza attraverso l’azione delle Circoscrizioni ceh con specifiche riunioni danno informazione in merito. Art. 1 - Oggetto del regolamento Il presente regolamento disciplina, nell’ambito dei principi dell’ordinamento, delle autonomie locali, l’attività diretta alla salvaguardia e alla corretta gestione del verde urbano pubblico e privato del Comune di Livorno. La presente disciplina si applica a tutte le aree non boscate, intendendosi per tali quelle non soggette alla legge forestale della Toscana n° 39/2000 e successivo regolamento di attuazione) . Resta fermo quanto disposto dall’art.48 del regolamento urbanistico per la tutela delle alberature e del verde in genere, nel caso di attività che richiedano il rilascio di provvedimenti edilizi autorizzativi o concessori. Art. 2 - Finalità Le presenti disposizioni disciplinano sia gli interventi sul patrimonio verde pubblico che su quello privato e fissano norme relative alle modalità dell’impianto, manutenzione e difesa di aree verdi, indicano criteri da seguire per la progettazione di nuove aree a verde, tutelano parchi e giardini pubblici, aree di pregio ambientale storico-paesaggistico etc., onde garantire la protezione ed una razionale gestione delle aree a verde della città di Livorno. Art. 3 - Definizioni Ai fini del presente provvedimento sono da intendersi:- alberi di alto fusto le piante di 1°e 2° grandezza così come definite di seguito; - alberature pregiate le piante ricomprese nell’elenco comunale delle “alberature di pregio “risultato dalla classificazione e schedatura prodotta dall’Università di Pisa ” Dipartimento di Agronomia e Gestione Agroecosistema” in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge della Regione Toscana n° 60/1998. CLASSE DI GRANDEZZA ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA’ a) 1° grandezza > 16 m. b) 2° grandezza 10-16 m. c) 3° grandezza < 10 m. TITOLO II - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO Art. 4 - TUTELE Tutte le piante del territorio comunale rientrano nel patrimonio storico ambientale della città e come tali devono essere tutelate e mantenute in buon stato di conservazione. Su tutto il territorio Comunale devono essere conservati: -gli arbusti che si caratterizzano per rarità della specie o per la loro morfologia o vetustà; - gli alberi con circonferenza del fusto, misurata a cm. 130 di altezza dal colletto, superiore a cm. 50 per le specie di prima e seconda grandezza, e superiore a cm 30 per le specie di terza grandezza; -le piante con più fusti se almeno uno di essi raggiunge la circonferenza di cm.25 . - sono esclusi da dette salvaguardie gli alberi da frutto a tale scopo coltivati. La sostituzione di alberi ed i nuovi impiantirientrano nelle prescrizionidettate all’Art.5 e Art.8 del presente regolamento. - Tutti gli abbattimenti di alberi su proprietà pubblica sono, di norma , effettuati direttamente da personale dell’Amministrazione Comunale, o da Essa incaricato. - Gli abbattimenti dovranno essere documentati e giustificati con apposita documentazione e dovranno acquisire specifico nulla osta a cura dell’ufficio tutela del verde competente. - Progetti di riqualificazione del verde, approvati dalla Amministrazione Comunale, che prevedono abbattimenti di alberi, dovranno produrre un miglioramento ambientale, anche attraverso un incremento della superficie a verde e del patrimonio arboreo dell’area interessata. - I soggetti privati che chiedono l’abbattimento di alberi di proprietà pubblica devono richiedere la autorizzazione alla Amministrazione Comunale. Tale autorizzazione è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, di domanda indirizzata al Dirigente dell’ufficio Comunale competente, corredata da appropriata documentazione fotografica o da quant’altro necessario a definire l’ubicazione e lo stato di necessità evidenziato. Per gli esemplari morti è sufficiente l’invio, agli uffici Comunali competenti, di una comunicazione corredata da documentazione fotografica. Sono esclusi da tali norme gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli dettati da ragioni di pubblica incolumità certificate dal competente ufficio comunale. - L’autorizzazione dovrà contenere le seguenti indicazioni: a)tempi e modalità di abbattimento b)tempi e specie da utilizzare, modalità ed interventi agronomici da effettuare in caso di reimpianto c)calcolo e modalità di pagamento dell’eventuale indennizzo. - Nel caso di abbattimenti soggetti ad autorizzazione, gli alberi eliminati devono essere sostituiti, in conformità a quanto riportato nella autorizzazione, salvo diversa prescrizione dell’Amministrazione. - I soggetti privati che chiedono l’abbattimento di alberi di proprietà pubblica, sono tenuti a versare anticipatamente al Comune una somma pari al valore ornamentale della pianta da abbattere, calcolato, dal dirigente che rilascia l’autorizzazione, secondo le procedure ed i parametri approvati dai competenti Organi del Comune (Del.C.C. n° 1042 del 10 Nov.1989 e successive integrazioni) . - Fatti salvi casi particolari, debitamente documentati, gli abbattimenti non dovranno essere effettuati nel periodo compreso tra Marzo e Luglio in cui avviene la riproduzione dell’avifauna. In caso di abbattimenti derivanti da ragioni di pubblica incolumità,si dovrà procedere alla rimozione dei nidi o dei rifugi ed al trasferimento degli adulti, delle uova o dei nidiacei in idonee strutture preposte alla loro cura (centri recupero). - Nel caso di filari “maturi”, la sostituzione dell’albero abbattuto potrà avvenire solo garantendo condizioni adeguate allo sviluppo del nuovo albero. - L’introduzione di nuovi alberi in sostituzione di quelli abbattuti dovrà prevedere l’asportazione del terreno presente per un volume non inferiore a quello dato dal rapporto 8:1 rispetto al diametro del tronco della pianta da mettere a dimora ( es. diam. Tronco cm. 10, buca cm. 80×80x80 ) e la sua sostituzione con terreno di coltivo. - Qualora nel corso degli anni si fosse creato un numero di fallanze tale da compromettere definitivamente l’integrità compositiva di un filare, potrà essere prevista l’eliminazione integrale e la sostituzione con nuovo impianto. -La potatura, quale intervento che riveste un carattere di straordinarietà può essere effettuata esclusivamente per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche preesistenti. - Sono vietati gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm. 10. Fanno eccezione al divieto di cui sopra gli interventi necessari a garantire la pubblica incolumità. -Le potature devono essere effettuate sull’albero rispettando per quanto possibile la sua ramificazione naturale, interessando branche e rami di diametro inferiore a cm. 10 (circonferenza minore di cm.30). I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi. -Ogni intervento di capitozzatura o di potatura non eseguito a regola d’arte si configura come abbattimento e come tale viene sanzionato. -Possono essere esclusi dalle suddette norme gli alberi già gravemente compromessi in modo permanente nelle loro caratteristiche estetiche e funzionali da precedenti drastiche e irrazionali potature e per i quali non siano attuabili interventi di recupero con tecniche agronomiche ordinarie e/o straordinarie, purché inseriti in un piano organico di sostituzione poliennale esistente o da approvare entro tre anni dall’adozione del presente Regolamento.” Le condizioni di cui sopra dovranno essere presentate in apposita perizia da parte di un tecnico competente in materia. - Gli interventi di potatura degli alberi e delle siepi dovranno comunque essere effettuati nel rispetto della nidificazione dell’avifauna e delle norme di riferimento; in linea generale non dovranno essere effettuati nel periodo Marzo - Luglio . Art. 7 - AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE DI NUOVO IMPIANTO - Per area di pertinenza delle alberature, calcolata considerando lo sviluppo dell’apparato radicale e aereo, si intende l’area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del fusto dell’albero. L’area di pertinenza delle alberature si identifica come segue: a) piante di 1° grandezza (> 16 m.) m.4 di raggio b) piante di 2° grandezza (10-16 m.) m3 di raggio c) piante di 3° grandezza (< 10 m.) m.2 di raggio - Su l’area di pertinenza degli alberi sono da evitare gli interventi di bitumatura, cementificazioni, edificazioni, accensioni di fuochi, scarichi e depositi di materiali inquinanti e nocivi alle piante, accumulo di materiale di risulta o simili, qualsiasi tipo di affissione che provochi ferite alle piante. Sono invece da incentivare tutti i lavori volti a ripristinare o migliorare le condizioni di vita delle piante, quali la decompattazione del terreno o la posa in opera di grigliati o di varie protezioni. - Le aree di pertinenza delle piante possono essere interessate da pose di pavimentazioni superficiali permeabili, in tal caso dovrà essere garantito il mantenimento di un area a terreno nudo, pacciamata, inerbita o piantata con specie vegetali tappezzanti,o protetta da griglie, calcolata dal centro del fusto dell’albero, non inferiore a: a) piante di 1° grandezza (> 16 m.) mq. 6 b) piante di 2° grandezza (12-16 m.) mq 3,5 c) piante di 3° grandezza (< 10 m.) mq. 2 -Gli scavi relativi ad opere di nuova impiantistica tecnologica ( tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature ecc, ) devono essere effettuati adottando tutti i necessari accorgimenti tecnici ed operativi per non danneggiare le radici delle piante. Devono comunque essere rispettate le seguenti distanze minime da ogni singolo albero: a) viali alberati distanza > a tre volte la circonferenza del fusto misurata a cm.130 di altezza b) parchi e giardini distanza > a quattro volte la circonferenza del fusto misurata a cm.130 di altezza - Si potrà operare a distanze inferiori a quelle indicate solamente per la posa e la manutenzione di utenze sotterranee, in caso di effettiva mancanza di spazio. - Gli interventi di scavo in prossimità di apparati radicali, dovranno avere la preventiva autorizzazione dell’Uffici Tecnici Comunali competenti, che provvederanno conseguentemente a disciplinare le relative modalità di esecuzione. - E’ fatto obbligo agli Enti, Società, Aziende o ditte promotrici degli scavi, di presentare preventivamente agli Uffici ( almeno 30 gg. prima dell’inizio dei lavori ) il progetto esecutivo dei lavori da effettuare e le planimetrie del luogo in scala di dettaglio ( 1:500) comprensive delle linee di utenza e della vegetazione esistente. Tali operazioni dovranno comunque essere condotte con la massima cura, evitando il più possibile l’uso di escavatori o di altri mezzi meccanici e ricorrendo preferibilmente a interventi manuali al fine di non recidere o ledere le radici principali, o di creare comunque condizioni di instabilità immediata o futura per le piante. Le radici lese o amputate dovranno essere rifilate, disinfettate e protette con prodotti idonei, e gli scavi ricoperti con buona terra vegetale mista a concime organico maturo, opportunamente compattata. - Gli alberi compromessi dagli scavi devono essere inseriti in un piano di sostituzione poliennale. - E’ vietata l’alterazione con ricoperture o sterri delle quote dei colletti delle piante interessate. - Eventuali danneggiamenti a piante causati dalla mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra ,valutati dai tecnici del Comune di Livorno come compromissori dell’integrità fisica e dello sviluppo delle piante sono da considerarsi quali abbattimenti non autorizzati e come tali sanzionati. Art. 8 - NUOVI IMPIANTI E SOSTITUZIONE DI ALBERATURE STRADALI - L’impianto di nuove essenze e la potatura di allevamento dovranno essere conformi alle nuove esigenze dettate dall’ambiente di destinazione . - Gli accorgimenti da adottare nel caso di nuovo impianto o di sostituzione massiva di alberature stradali esistenti sono: le distanze tra pianta e pianta in gruppi arborei costituiti da 2 o più soggetti dovranno essere funzionali agli obiettivi d’impianto, avendo cura di valutare in particolar modo l’ampiezza dei luoghi d’inserimento, l’espansione del sistema radicale, la velocità di accrescimento e la dimensione della chioma a maturità, i condizionamenti procurati dall’ombreggiamento di eventuali edifici adiacenti o dalla presenza di particolari corpi illuminanti, nonché i tipi di manutenzione da adottarsi unitamente agli effetti paesaggistici da perseguirsi. In linea di massima si assumono i seguenti valori indicativi:
Restano esclusi dall’applicazione dei parametri di impianto di cui sopra gli alberi “fastigiati” ( a portamento compatto) ( cupressus sempervirens, populus nigra “italica”, ecc.). - VIALI Nei viali alberati, i filari, indipendentemente dalla composizione specifica e coetaneità dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo. - Nei viali, in funzione della larghezza del marciapiede, si dovrà determinare il tipo di alberatura eventualmente utilizzabile, garantendo per ogni pianta una superficie libera adeguata al suo sviluppo, calcolata dal centro del fusto dell’albero, non inferiore a: CLASSE DI GRANDEZZA SUPERFICIE MINIMA PER VIALI a) piante di 1° grandezza (> 16 m.) mq. 6 raggio m.1,4 b) piante di 2° grandezza (10-16 m.) mq. 3,5raggio m.1,0 c) piante di 3° grandezza (< 10 m.) mq. 2 raggio m.0,80 - le distanze delle alberature lungo gli assi stradali non dovranno essere inferiori a 6 metri dall’allineamento di eventuali edifici e a 1 m. dalla delimitazione della corsia di marcia. - le doppie alberature di prima grandezza necessitano di una larghezza delle sezioni stradali di almeno 20 m; le sezioni stradali inferiori a 20 m. potranno consentire un solo filare di alberi di prima grandezza. - In attuazione a quanto previsto dall’art.48 punto 10 b del regolamento urbanistico del Comune, il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo viale deve essere accompagnato da una relazione attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinarie/o straordinari, alle utenze previste senza che ciò possa arrecare alcun danno alla vegetazione esistente. TITOLO III -TUTELA DEL VERDE PRIVATO Il presente titolo detta disposizioni per la salvaguardia e la gestione del verde privato esistente nel territorio comunale, per l’impianto e la difesa delle alberature, la realizzazione e la tutela di parchi e giardini privati. Art. 9 TUTELE In tutte le aree a verde privato devono essere conservati: -gli alberi con circonferenza del fusto, misurata a cm. 130 di altezza dal colletto, superiore a cm. 50 per le specie di prima e seconda grandezza, e superiore a cm 30 per le specie di terza grandezza; -le piante con più fusti se almeno uno di essi raggiunge la circonferenza di cm.25 . Art.10 -ABBATTIMENTI - E’ vietato abbattere alberi su tutto il territorio comunale, senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici comunali. - Il rilascio dell’ autorizzazione è subordinato alla presentazione, da parte del proprietario del fondo su cui vegeta la pianta, di domanda indirizzata al Dirigente dell’ufficio Tecnico Comunale competente, corredata da appropriata documentazione fotografica o da quant’altro necessario a definire l’ubicazione e lo stato di necessità evidenziato. - Per gli esemplari morti è sufficiente l’invio, agli uffici Comunali competenti, di una comunicazione corredata da documentazione fotografica. - Il provvedimento di autorizzazione dovrà indicare: a)tempi e modalità di abbattimento b)tempi e specie da utilizzare, modalità ed interventi agronomici da effettuare in caso di reimpianto c)calcolo e modalità di pagamento dell’eventuale indennizzo. -Fatte salve le competenze di altri Enti e/o soggetti pubblici o privati il Comune esprimerà un parere entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Decorso tale termine, si potrà procedere all’abbattimento anche in assenza della autorizzazione Comunale e fermo restando il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente titolo. - Nel caso di abbattimenti soggetti ad autorizzazione, gli alberi eliminati devono essere sostituiti, in conformità a quanto riportato nella autorizzazione, salvo diversa prescrizione dell’Amministrazione. - Nel caso di impossibilità di provvedere alla sostituzione della pianta abbattuta il richiedente è tenuto al pagamento anticipato al Comune di una somma pari al valore ornamentale della pianta abbattuta, calcolato, dal Dirigente che rilascia l’autorizzazione, secondo le procedure ed i parametri approvatidai competenti organi del Comune ( Del.C.C. n° 1042 del 10 Nov.1989 e successive integrazioni ) . - Nel caso di grave e imminente pericolo per l’incolumità delle persone potranno essere effettuati i necessari lavori di messa in sicurezza dell’area interessata, anche mediante l’abbattimento degli alberi pericolanti, in assenza di autorizzazione. In tali casi dovrà essere data preventiva comunicazione all’Amministrazione prima dell’inizio dei lavori e successivamente ( entro cinque giorni) presentata la documentazione necessaria, unitamente ad una dettagliata relazione tecnica comprovante le esigenze che hanno determinato i lavori di somma urgenza . - Fatti salvi casi particolari, debitamente documentati, gli abbattimenti non dovranno essere effettuati nel periodo compreso tra Marzo e Luglio in cui avviene la riproduzione dell’avifauna. “ Art.11- POTATURE - Per gli interventi di potatura, si rinvia alla disciplina di cui all’articolo 6 del presente regolamento, che si applica integralmente anche per le operazioni eseguite sul verde privato. Art.12 - AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE - Per l’area di pertinenza delle alberature, si rinvia alla disciplina di cui all’articolo 7 del presente regolamento, che si applica integralmente anche per le operazioni eseguite sul verde privato. Art.13- NUOVI IMPIANTI E SOSTITUZIONI - Per l’impianto di nuove essenze si rinvia alla disciplina di cui all’articolo 8 del presente regolamento , che si applica integralmente anche per le operazioni eseguite sul verde privato. Art.14 - PROGETTAZIONE DEL VERDE PER NUOVI INTERVENTI EDILIZI Nella nuova realizzazione o nel riattamento di parcheggi di pertinenza di strutture ricettive e/o commerciali, si dovrà determinare il tipo di alberatura utilizzabile, garantendo per ogni pianta una superficie libera adeguata al suo sviluppo: CLASSE DI GRANDEZZA SUPERFICIE MINIMA PER VIALI ART.15- MODALITA’ DI IMPIANTO DEGLI ALBERI NORME FINALI ART.17 -RINVIO ART. 18 - SANZIONI Arbusti:
Alberi di I e II Grandezza:
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Queste sono alcune foto di quello che avveniva prima dell’approvazione del Regolamento del verde.
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